|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 8 settembre
2014
Circolare n. 154/2014
L’INPS
ha fissato scadenze e modalità di versamento della contribuzione al Fondo di solidarietà residuale
introdotta dalla legge n. 147/2013, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, a
carico delle aziende con oltre 15 dipendenti non rientranti nel campo di
applicazione della normativa in materia di cassa integrazione (ordinaria e
straordinaria). In particolare con il comunicato stampa del 3 settembre, che ha
parzialmente rettificato quanto indicato nella circolare del giorno precedente,
è stato precisato che il primo versamento relativo al periodo gennaio-settembre
andrà effettuato entro il 16 novembre
senza applicazione di alcuna mora.
Si
riepilogano di seguito i principali aspetti del Fondo di solidarietà residuale
alla luce dei chiarimenti forniti dall’INPS.
Ambito di applicazione – Escludendo per
definizione le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria e quelle
svolgenti attività di logistica con oltre 50 dipendenti, in quanto entrambe
coperte dagli ammortizzatori sociali, l’obbligo di contribuzione riguarda
genericamente tutte le aziende con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente
nel terziario; in caso di aziende di logistica l’obbligo è ovviamente limitato
a quelle tra 16 e 50 dipendenti, ovvero anche di dimensione superiore qualora
non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS con la circolare
n.58/2000 di rientrare nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali
previsti per le imprese commerciali (CIGS e mobilità).
La
determinazione della soglia dei 15 dipendenti, oltre la quale scatta l’obbligo
contributivo al Fondo residuale, deve essere effettuata considerando la media
occupazionale del semestre precedente e comprendendo nel calcolo i lavoratori
di qualsiasi qualifica (compresi i dirigenti), con esclusione degli apprendisti
e degli assunti con contratto di inserimento; i part-time vanno conteggiati pro
quota.
Le
imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo saranno contraddistinte
dall’INPS tramite lo specifico codice di autorizzazione OJ che sarà attribuito in automatico dallo stesso Istituto.
Contribuzione – Il Fondo è
alimentato da due tipi di contributi: uno ordinario da versare mensilmente e
uno addizionale da versare solo in caso di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa. In particolare:
·
il contributo ordinario è pari allo
0,50% del monte salari (esclusi i dirigenti), di cui lo 0,33% a carico delle
imprese e lo 0,17% a carico dei lavoratori;
·
il contributo addizionale, interamente
a carico dei datori di lavoro, è pari al 3% o al 4,50% delle retribuzioni perse
dai lavoratori sospesi o a orario ridotto, rispettivamente per le imprese fino
a 50 dipendenti e per quelle di maggiore dimensione.
Prestazioni – Ai lavoratori
(esclusi i dirigenti) sospesi o a orario ridotto per una delle causali previste
dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (a
esclusione della cessazione anche parziale di attività), sarà riconosciuta dal
Fondo, per un periodo massimo di 3 mesi prorogabili eccezionalmente fino a 9,
un’indennità pari all’importo di cassa integrazione. Per accedere alle
prestazioni le aziende dovranno presentare al Fondo apposita domanda secondo
modalità che saranno specificate con successiva circolare dell’INPS; le domande
saranno accolte entro i limiti delle risorse disponibili.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li n.112/2014 e n.46/2000
|
Responsabile di
Area |
Allegati due |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
OGGETTO: Legge n. 92
del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di
solidarietà residuale. Disciplina di finanziamento. Adempimenti procedurali.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: |
1. Il quadro
normativo 2. Natura
giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Ambito di
applicazione 3.1 Settore e
tipologia del datore di lavoro 3.2 Requisito
dimensionale del datore di lavoro 4. Prestazioni 5. Finanziamento
delle prestazioni 6. Adempimenti
procedurali 6.1. Codifica
Aziende 6.2. Contributo
ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6.3 Contributo
addizionale 7. Ricorsi
amministrativi 8. Istruzioni
contabili |
1. Il quadro normativo
L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92
(allegato n. 1), e successive modifiche ed integrazioni, intitolato “Tutele in
costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori
dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in
materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede
che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi
di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale.
L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione
alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i
successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di
solidarietà).
In alternativa e con riferimento ai settori nei quali
siano operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012
consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in
costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, previste dalla Legge n. 92/2012 (fondi bilaterali
puri).
Infine, il comma 42 prevede che i fondi di solidarietà
di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n.
662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle nome previste dalla legge
stessa, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare
tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Tali accordi vanno recepiti in decreti non regolamentari
del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che
abrogano i decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi
fondi.
In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi
di cui ai citati commi 4 e 14, l’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di
solidarietà residuale - da istituirsi, con decreto non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze - volto a tutelare, in costanza del rapporto di
lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai
settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia
d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.
Il comma 19-ter dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012
ha previsto la sospensione dall’obbligo di contribuire al fondo residuale, con
decreto del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014
risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di
solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure
entro il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di
solidarietà tale data, l'obbligo è comunque ripristinato anche per le mensilità
sospese.
In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma
19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7
febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps
il suddetto Fondo residuale (allegato n. 2).
2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione
del Fondo
Il Fondo di solidarietà residuale non ha personalità
giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non
può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i
limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico
di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al
momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di
garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio (art. 6 del decreto citato).
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato
amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche
riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di
contribuzione, da adottarsi con decreti direttoriali del Ministero del lavoro e
del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo le modalità previste
dall’articolo 3, comma 29 e 30, della Legge n. 92/2012 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il Comitato amministratore del fondo è composto da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due
dirigenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del
Ministero dell’Economia e Finanze. Per la composizione, durata delle cariche e
compiti del Comitato amministratore del Fondo si rimanda agli articoli 2 e 3
del citato decreto.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati
secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità
dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della
contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Legge n.
92/2012.
3. Ambito di applicazione
3.1 Settore e tipologia del datore di lavoro
Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014
non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo
residuale ma, richiamando le disposizioni dell’articolo 3 comma 19 della Legge
n. 92/2012, ne prevede l’istituzione per le “imprese
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia
d’integrazione salariale”.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo
residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di
attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione -
dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali
ordinaria o straordinaria. Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari
occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende
per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia
attivo su un determinato mercato.
Non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale
le imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di
solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell’articolo
3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di
Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e
Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n.
92/2012.
Si osserva che l’articolo 1, commi 7 e 8, della legge
n. 92/2012, prevede che le disposizioni riportate nella legge in esame non sono
applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione di iniziative normative ad opera
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per
l’individuazione e definizione degli ambiti, modalità e tempi di armonizzazione
della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
La normativa dell’art. 3 è applicabile,
conseguentemente, ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti
nell’elencazione di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo
2001 anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici,
quali ad esempio i dipendenti di aziende private - originariamente
amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alle predette casse pensionistiche
per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione
dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente.
Il comma 19-bis dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012
prevede che qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti
collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 dell’articolo
3, le relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al Fondo
residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore
del decreto istitutivo del nuovo Fondo settoriale, ferma restando la gestione a
stralcio delle prestazioni già deliberate.
I contributi eventualmente già versati o dovuti, in
base al Regolamento, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato
amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura
dell’Inps, può proporre il mantenimento, in capo alle imprese del relativo
settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni già deliberate.
3.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro
Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che
impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve
essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel
semestre precedente.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati
devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a
domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti
con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso
del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto,
rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate
dall’articolo 6 del decreto legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono
conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I
lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di
un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il
rapporto di lavoro.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per
servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti
solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore;
ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere
ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni
stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai
casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di
attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà
riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato
su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo
contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o
fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo
al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti
e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati
occupati, in media, fino a quindici dipendenti.
4. Prestazioni
Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle
imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno
ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in
materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con
esclusione della cessazione, anche parziale di attività.
La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente
ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di
quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni
o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
La misura dell’assegno ordinario è pari
all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti
dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei
massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione
rimane nelle disponibilità del Fondo.
Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei
casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo
massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via
eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un
biennio mobile.
Le domande di finanziamento presentate dalla singola
azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel
Fondo.
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le
istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione
delle domande di prestazioni nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.
A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà
essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli
otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già
autorizzate e le relative contribuzioni correlate.
Al fine di determinare correttamente il tetto
aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle
prestazioni erogate, dell’impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti
parziali di rami d’azienda.
Le prestazioni concesse dal Fondo non possono comunque
essere erogate in carenza di disponibilità.
Nei casi di erogazione della prestazione è previsto che
il Fondo residuale versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per
la determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto
previsto dall'articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183: il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione
dell’assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che
sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in
cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore
di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già
fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, punto 7.
La contribuzione correlata è dovuta sulla base
dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo
vigente. Tale aliquota va computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva
nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo
3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n.
438/1992.
5. Finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate
dai seguenti contributi:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i
dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratore;
b) un contributo addizionale totalmente a carico del
datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3%
per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che
occupano più di 50 dipendenti.
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione
del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici
dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal
1° gennaio 2014.
Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
6. Adempimenti procedurali
6.1. Codifica Aziende
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del
decreto (vedi punto 3) dovranno essere contraddistinte dal CA “0J”, che, dal
1/1/2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi
ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”.
A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di
autorizzazione “0J” (zero J) alle imprese potenzialmente interessate, a
prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in
automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare
l’avvenuta attribuzione del codice “0J”
sul Cassetto previdenziale Aziende.
Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle
imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre
precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0J” il controllo del
requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato
dalla procedura automatizzata secondo le modalità previste al punto 3.2.
Le imprese che operano con più posizioni contributive
sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i
lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle
strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del
codice di autorizzazione “2C”
che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta
al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.
Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime,
con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale
deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti
occupati in ognuna delle attività.
6.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del
flusso Uniemens
Le aziende dovranno versare il contributo ordinario,
dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, valorizzando –
all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato
di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
in
<Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5%
dell’imponibile.
Il contributo ordinario dovuto per le mensilità in
relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti alla data di
pubblicazione della presente circolare, dovrà essere versato alle ordinarie
scadenze di legge.
Invece, il contributo ordinario dovuto per le mensilità
da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato non oltre il giorno 16 del terzo
mese successivo alla predetta data (deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. n. 7/10/1993,
circolare n. 292 l 23/12/1993, punto 1).
Con riferimento a tali mensilità, l’importo del
contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1%
(decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 13/12/2013)
computati dal 7/06/2014 – giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale - e fino alla data di
versamento.
Ai fini del versamento degli interessi legali, le
aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale>
<AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “Q900” avente il significato
di " Oneri accessori al tasso legale" in <SommaADebito>
l’importo degli interessi legali.
A decorrere dal mese di ottobre 2014, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella
aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.
Non saranno, pertanto, più previste modifiche
procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 10/2014, saranno
implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.
6.3. Contributo addizionale.
Ai fini del versamento del contributo addizionale si fa
riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione
o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno
ordinario.
7. Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le
materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore,
al quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento, spetta
decidere in unica istanza.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato
amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS.
8. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi
di pertinenza del Fondo di solidarietà residuale, costituito con Decreto
Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, in attuazione della previsione di
cui all’art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stata istituita
la seguente Gestione:
“FR – Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3,
comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – art. 1, comma 1, del Decreto
Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014.
in seno
alla quale è stata istituita la contabilità separata:
“FRR – Gestione assicurativa a ripartizione”.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi
dovuti dalle aziende, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in
parola, per il finanziamento di detto Fondo e secondo le modalità illustrate
nel precedente paragrafo 6.2), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi
allegato n. 3):
FRR21110 per il contributo ordinario di competenza
degli anni precedenti;
FRR21170 per il contributo ordinario di competenza
dell’anno in corso.
La procedura di ripartizione DM imputerà le somme
riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente ai conti FRR21110
e FRR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno
in corso. Pertanto, le somme versate per la regolarizzazione dei periodi
gennaio – settembre 2014 ed evidenziate nel flusso Uniemens
con il codice “M131”, andranno imputate al citato conto FRR21170.
Per le modalità di rilevazione contabile del contributo
addizionale, si rinvia all’atto di scioglimento della riserva di cui al
paragrafo 6.3 della presente circolare.
Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni apportate
al piano dei conti.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegati omissis
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Ufficio Stampa
Comunicato stampa
Roma, 3 settembre 2014
INPS: NESSUNA MORA PER GLI ARRETRATI DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
“Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio- settembre”: lo assicura il direttore generale dell’Inps, Mauro Nori, che chiarisce sul punto il contenuto della circolare n.100 emessa ieri dall’Istituto.
La precisazione fornita dal vertice dell’Inps riguarda il nuovo obbligo contributivo (introdotto dalla riforma Fornero sul mercato del lavoro, legge 92 del 28 giugno 2012) finalizzato al finanziamento del Fondo che dovrebbe tutelare i lavoratori
dipendenti di imprese operanti in settori non coperti dalla cassa integrazione nei
casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.